STUDIO LEGALE CARACCI
Avv. Gianni Caracci
Avv. Vituccia Catania
Penale-Civile-Amministrativo
Via Vittorio Emanuele 24, 91028 Partanna Tp
Tel e Fax 092487971 Cell. 3284274652
LA MASSIMA
Opposizione a cartella esattoriale – eccezione di prescrizione – giurisdizione – giudice ordinario.
Appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario ed è sottratta alla devoluzione alle Commissioni Tributarie ex D. Lgs. N. 546/92 l’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale in cui l’opponente non contesta la legittimità dell’imposta ma si limita a rilevare la prescrizione, assumendo in tal caso il gravame forma e sostanza di opposizione all’esecuzione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARTANNAIl Giudice di Pace di Partanna Dott. Alberto POLIZZI, ha emesso la seguente SENTENZAnella causa civile n° 171/2004 R.G.A.C. promossa DAC. F., nato ad Erice il 28 luglio 1965, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio rappresentato e difeso dall’avv.to Gianni Caracci, presso il cui studio Partanna Via Vittorio Emanuele 24 è elettivamente domiciliato OPPONENTE CONTRO
AMMINISTRAZIONI OPPOSTE All’udienza dell’8 marzo 2005 la causa veniva riservata per la decisione, con termine per note, sulle conclusioni dell’opponente tendenti all’accoglimento dell’opposizione per i motivi dedotti nella stessa e vittoria di spese. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione regolarmente notificato il 29 ottobre 2004, C. F. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 299 2003 1007315419 notificatagli il 10 settembre 2004 dalla Montepaschi SE.RI.T., Concessione di Trapani, che gli aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 711,19, in virtù di una iscrizione a ruolo operata dall’Agenzia delle Entrate di Trapani per il mancato pagamento di una tassa automobilistica relativa all’anno 1997 dell’autovettura targata TP 331191. Rilevava l’opponente l’insussistenza in capo all’intimante del diritto di procedere all’esecuzione, atteso che i pretesi diritti connessi al titolo erano estinti per il pagamento ed in ogni caso prescritti, atteso che l’azione per il recupero delle tasse e delle relativa penalità dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento, tant’é che la Corte Costituzionale con Ordinanza n. 129 del 2.2.1988 ha confermato l’onere per il contribuente di conservare per tre anni la ricevuta di pagamento della tassa. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l’inesistenza del diritto delle convenute di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto e conseguentemente che venisse dichiarata nulla la cartella di pagamento opposta. Le amministrazioni opposte non si costituivano in giudizio e si limitavano a depositare, in data 26.11.2004 e 20.12.2004, memorie difensive eccependo rispettivamente:
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti la causa all’udienza dell’8 marzo 2005 è stata decisa sulle conclusioni delle stesse. MOTIVI DELLA DECISIONEVanno preliminarmente affrontate le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice adito e di mancanza di legittimazione passiva della Montepaschi SE.RI.T. Sp.A. Entrambe le eccezioni sono prive di pregio. Quanto all’eccezione sul difetto di giurisdizione osserva infatti questo Giudice che il D.Lgs n. 546/92 devolve alla giurisdizione tributaria tutte le controversie nelle quali si contesta la legittimità o meno dell’imposta; tuttavia nel caso in oggetto non è però questo l’oggetto della controversia, ma piuttosto la prescrizione del diritto di esecuzione in quanto si contesta il diritto a procedere all’esecuzione e tale controversia, inerente un fatto estintivo della pretesa tributaria, rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario. Circa l’eccezione di mancanza di legittimazione passiva della Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., si osserva che nella fattispecie il Concessionario della riscossione che ha emesso la cartella esattoriale sulla base della documentazione predisposta dall’Ente impositore, ha anche un proprio interesse economico perché percepisce, per la propria opera, una somma proporzionale all’importo intimato (aggio), nonché l’eventuale mora. Si configura pertanto un litisconsorzio passivo tra l’Ente che ha formato ed emesso il ruolo ed il Concessionario che ha formato e compilato la cartella esattoriale. Sono infondate e non possono pertanto essere accolte le eccezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate di Trapani e dalla Montepaschi SE.RI.T: S.p.A.. Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolta La tassa della quale si asserisce il mancato pagamento e della quale con la cartella esattoriale opposta si intima il pagamento si riferisce all’ anno 1997. Dall’estratto di ruolo prodotto dalla Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. ed ancora per espressa dichiarazione di quest’ultima risulta che questo è stato formato nell’anno 2003 quando cioè erano già trascorsi i termini di prescrizione. Non vi è prova in atti della data di consegna del ruolo dall’ente impositore al concessionario, e ciò ai fini di determinare se la prescrizione si è maturata prima o dopo tale consegna. Nessun atto interruttivo della prescrizione è stato comunque prodotto dalle amministrazioni opposte. Ciò posto, va dichiarato estinto per prescrizione il diritto dell’Agenzia delle Entrate a richiedere a C. F. il pagamento della tassa automobilistiche relativa all’autovettura targata TP331191 per l’anno 1997 di cui alla cartella di pagamento opposta notificatagli dalla Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., cartella di pagamento che va pertanto dichiarata nulla e priva di ogni effetto giuridico. L’opposizione deve pertanto essere accolta Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste, ex art. 9l c.p.c., per intero a carico delle Amministrazioni opposte, in solido tra loro. P.Q.MIl Giudice di Pace di Partanna, definitivamente decidendo, sull’opposizione proposta da C. F. avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 299 2003 10073154 19, notificatagli a cura della Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. il 10 settembre 2004, cosi provvede:
Partanna addì 4 aprile 2005 IL GIUDICE DI PACE (Dott. Alberto POLIZZI) IL CANCELLIERE
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