STUDIO LEGALE CARACCI
Avv. Gianni Caracci
Avv. Vituccia Catania
Penale-Civile-Amministrativo
Via Vittorio Emanuele 24, 91028 Partanna Tp
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Obbligazioni - Contratti bancari – Capitalizzazione trimestrale degli interessi – Illegittimità – Conseguenze Poiché la salvezza degli usi contrari disposta dall’art. 1283 cod. civ. in tema di anatocismo va riferita agli usi normativi e non a quelli convenzionali, è illegittimo e rilevabile anche d’ufficio l’uso bancario e negoziale consistente nella diversa periodicità, a svantaggio dell’utente, nell’applicazione di tassi di interesse passivo. n. 67/2004 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE DISTACCATA DI PARTANNA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa | Filippetta Signorello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 193 del ruolo generale - Affari Contenziosi Civili - dell'anno 2000, avente per oggetto: azione ex art. 1283 cc., promossa con atto di citazione ritualmente notificato DA
L. corrente in Partanna, in persona del Presidente pro tempore Sig. G.A., rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Caracci, giusta mandato ad litem steso a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, -Attore- CONTRO B. S.P.A., con sede legale in Milano, e B. filiale di Partanna, in persona dei procuratori Sigg. L. S. e F. P.L., rappresentati e difesi, giusta procura ad litem stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Anna Fiorella Colbertaldo e Giuseppe Colbertaldo, ed elettivamente domiciliati presso la filiale di Partanna, incorporata con atto del 24.04.2001 rogato dal Notaio Piergaetano Marchetti di Milano dalla B.con sede in Milano, in persona dell'Avv. Giancarlo Majo, suo procuratore per mandato n. 44243, rappresentata e difesa dagli Avv. Anna Fiorela Colbertaldo e Giuseppe Colbertaldo per mandato in calce alla comparsa di costituzione del 7 gennaio 2002, ed elettivamente domiciliata presso la filiale di Partanna, -Convenute All'Udienza di discussione del 2 dicembre 2003 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'attore, il procuratore concludeva per l'accoglimento delle domande, riportandosi alle conclusioni e a quanto dedotto nell'atto di citazione e nei verbali di causa chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, come accertati dal CTU; con vittoria di spese competenze ed onorar! del giudizio; per la convenuta si chiedeva il rigetto delle domande di controparte insistendo in quanto dedotto nella comparsa di risposta e contestando la CTU; vinte le spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO giudizio la B. affinchè il Tribunale adito condannasse la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle somme che fossero risultate dovute a titolo di rimborso di quanto addebitato a titolo di interessi anatocistici sul conto corrente indicato, oltre a quanto dovuto a titolo di rimborso per tassi di interesse passivi applicati in contrasto con la vigente normativa. Vinte le spese del giudizio. All'uopo sosteneva di aver intrattenuto con l'Istituto bancario convenuto, filiale di Partanna, il rapporto di conto corrente n……. Nel corso del prefato rapporto l'Istituto convenuto avrebbe violato la disciplina vigente, applicando interessi superiori ai parametri legali; avrebbe provveduto inoltre alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Concludeva pertanto riportandosi a quanto suindicato. Con fascicolo e comparsa di risposta depositati in cancelleria in data 23.02.2000 si costituiva la convenuta banca eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale dell'eventuale credito vantato dall'attrice o, in subordine quella decennale; nel merito rilevava di aver applicato sin dall'entrata in vigore della Legge 108/96 tassi d'interesse inferiori alla soglia usura e di aver provveduto alla capitalizzazione degli interessi con la stessa periodicità sia per gli interessi attivi che per quelli passivi. All'udienza del 02.10.2001 il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento in quanto l'istituto convenuto era stato incorporato dalla B.. Con ricorso depositato in cancelleria in data 15.10.2001 l'attrice chiedeva di riassumere la causa e di fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio. Il Giudice provvedeva fissando l'udienza del 05.02.2002. Con comparsa depositata in cancelleria il 7 gennaio 2002 si costituiva la B. ad ogni effetto in sostituzione della sua dante causa B., della quale faceva proprie tutte le domande, eccezioni e difese e precisava che nel caso in cui l'azione intrapresa da parte attrice si fosse configurata come ripetizione di indebito, la convenuta eccepiva l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme reclamate. Concludeva riportandosi a quanto già chiesto dalla sua dante causa. Il procedimento veniva istruito con produzione documentale e CTU tecnica tesa a provvedere alla determinazione del saldo debitorio applicando la capitalizzazione annuale ed a verifìcare che i tassi di interessi applicati non superassero quelli soglia ( in riferimento a dieci anni di rapporto anteriori alla messa in mora); quindi, sulle conclusioni delle parti e dopo la discussione, all'udienza del 2.12.2003 la causa veniva posta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse MOTIVI DELLA DECISIONE Nel presente procedimento parte attrice chiede che le vengano restituite quelle somme che dovessero risultare indebitamente percette dalla convenuta a titolo di interessi o perché i tassi applicati superano quelli soglia stabiliti dalla normativa in vigore al tempo o per la capitalizzazione trimestrale degli stessi. • Da un lato, che le nuove modalità e criteri per la capitalizzazione degli interessi sarebbero stati fissati con delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, assicurando in ogni caso la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ( art. 25 comma 2, D. Lgs. 342/99), • Dall'altro, che le clausole stipulate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sarebbero state valide ed efficaci fino a tale data (art. 25, comma 3, D, Lgs. 342/99). Quest'ultima disposizione è stata però dichiarata illegittima dal Giudice delle leggi, il quale ha ritenuto che la norma fosse viziata da eccesso di delega (sent.425/2000). Orbene, la S.C. ha ritenuto che non vi fosse alcun motivo di discostarsi dall'orientamento precedentemente seguito con le citate sentenze, in quanto, come aveva già osservato, la capitalizzazione i trimestrale degli interessi passivi è fondata su un mero uso "negoziale", come tale inidoneo a fondare la legittimità di una disciplina diversa di quella dettata dall'art. 1283 c.c.. Rilevato pertanto che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cessa di avere efficacia (e non può quindi essere applicata) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, comma i, Cost.), il venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. Numerose sono infine le sentenze di merito che, accogliendo il Principio su indicato hanno stabilito appunto che la clausola che la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto P. Q. M. Il Tribunale di Partanna, nella persona della Dott.ssa Filippetta Signorello, nella causa n. 193/2000 R.G., promossa da "L., corrente in Partanna, in persona del Presidente pro tempore, contro B. incorporata, giusta rogito del 24.04.2001, dalla B., in persona del procuratore per mandato n. 44243, avente ad oggetto: azione ex art. 1283 c.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: - Rigetta la domanda formulata da parte attrice ed inerente il rimborso delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito relativamente all'applicazione dei tassi di interesse, risultati al di sotto della cosiddetta soglia limite; Accoglie la domanda di rimborso per la capitalizzazione trimestrale degli interessi e per l'effetto: - Condanna la convenuta a rimborsare a parte attrice la somma di € 5.401,02, oltre interessi dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo; - Condanna altresì parte convenuta a rifondere a "L. le spese di lite sostenute liquidate complessivamente in € 4.480,00 e precisamente € 1.300,00 per diritti, € 1.180,00 per spese (comprese le spese per la CTU) ed € 2.000,00 per onorari; oltre spese generali ex art. 15 L.F. ed oneri di legge; - Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Così deciso in Partanna il 1 GIÙ 2004_____ |
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