STUDIO LEGALE CARACCI
Avv. Gianni Caracci
Avv. Vituccia Catania
Penale-Civile-Amministrativo
Via Vittorio Emanuele 24, 91028 Partanna Tp
Tel e Fax 092487971 Cell. 3284274652
|
Trattativa privata – requisiti di partecipazione – indicazione nella lettera di invito – omessa impugnativa della lettera di invito – conseguenze – inammissibilità del ricorso avverso l’esclusione. Allorchè, nell’ambito di una trattativa privata, un determinato requisito (nella specie, l’iscrizione alla CCIAA dei partecipanti alla gara) sia stato indicato nell’ invito, va dichiarato inammissibile un ricorso proposto avverso il verbale di esclusione se non preceduto dall’impugnativa, anche contestuale a quella del verbale, della medesima lettera d’invito. LA SENTENZA
SENTENZA ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 sul ricorso n. 3353/02 proposto dall’Associazione S., con sede in Partanna, in persona del suo Presidente sig. A. G., rappresentata e difesa dall’Avv. Vito Bianco ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Gen. Arimondi 4/C presso lo studio dell’Avv. P. Alosi; CONTRO il Comune di Partanna in persona del sindaco pro–tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Elia, legalmente domiciliato presso la segreteria di questo TAR Sicilia, in Palermo, via Butera n. 6; E NEI CONFRONTI della Cooperativa “T.” (erroneamente indicata come cop. “L’A.” nell’epigrafe del ricorso) con sede in Partanna, via Napoli 6, in persona del suo Presidente sig. L. M., non costituita in giudizio, PER L’ANNULLAMENTO
del verbale di trattativa privata (art. 15 l.r. 41/96 modif. dall’art. 21 l.r. n. 22 del 6 aprile 1996), indetto dal Comune di Partanna per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani, del 25 luglio 2002. VISTO il ricorso introduttivo del giudizio ed i relativi allegati; VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato VISTA la costituzione in giudizio del Comune di Partanna con i relativi allegati; Designato relatore il referendario Luca Morbelli; UDITI alla Camera di consiglio del 3 ottobre 2002, l’avv. Giuseppe Nastasi, in sostituzione dell’avv. Bianco, per la ricorrente e l’avv. G. Elia per l’Amministrazione resistente; VISTO il dispositivo di sentenza depositato in data 4 ottobre 2002 VISTI l’art. 23-bis legge 6 dicembre 1971 n. 1034 introdotto dall’art. 3 legge 21 luglio 2000 n. 205 e l’art. 26 della stessa legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che consentono al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa “ con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione; CONSIDERATO
- che la ricorrente “A. S.” ha impugnato esclusivamente il verbale di trattativa privata del 25 luglio 2002 con cui il Comune di Partanna non ha ammesso la stessa alla gara per difetto di documentazione in ordine alla iscrizione alla CCIAA; - che il requisito dell’iscrizione alla CCIAA dei partecipanti alla gara, da comprovarsi mediante idonea certificazione ovvero mediante autocertificazione, è stato stabilito, a pena di esclusione, dall’amministrazione comunale con la lettera d’invito inviata alla ricorrente con raccomandata A.R. in data 12 luglio 2002; - che pertanto l’ammissibilità del presente ricorso, sotto il profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere, appare subordinata all’impugnativa, anche contestuale a quella del verbale, della lettera d’invito, potendo in difetto l’amministrazione reiterare l’esclusione della ricorrente anche in caso di annullamento del verbale impugnato; - che come sopra evidenziato la ricorrente ha omesso l’impugnativa della lettera d’invito 12 luglio 2002; RITENUTO, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile; - che sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo agli specifici profili della controversia, per la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione 2^ - dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.--------- Spese compensate.----------------------------------------------- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.----------------------------------------------------- Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 3 ottobre 2002, con l’intervento dei sigg. magistrati:-------------------- Calogero Adamo, Presidente Calogero Ferlisi, Consigliere Luca Morbelli, Referendario estensore Presidente___________________________ Estensore____________________________ Segretario____________________________ Depositata in Segreteria addì 15.11.2002 Il Segretario A. Nalbone |
CONTATORE VISITE