Reati ambientali – discarica abusiva – reato omissivo – esclusione
La sentenza
TRIBUNALE DI PARTANNA PENALE
n. 06/2004
sezione distaccata di Partanna TP
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
U
II
Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, in composizione
monocratica, in persona del dott. Sandro Pecorella, alla pubblica udienza del
20 gennaio 2004 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
T. A. nato a Partanna il… e ed ivi residente in…. s.n.c., difeso di fiducia dall'av. Gianni Caracci.
Libero-contumace
R. G. nato a Partanna il …ed ivi residente in…, difeso di
fiducia dall'av. Gianni Caracci.
Libero-contumace
imputati
in
ordine al seguente reato:
a) p. e p. dall'art. 110 c.p. e 51/3° Dec. Leg.vo n. 22/97 perché, in concorso tra loro, nella qualità di conduttore del terreno il R. e
di
materiale esecutore, su incarico del predetto, dei lavori di scarico di
materiali il T., realizzavano una discarica abusiva non autorizzata.
In
Partanna sino al 28 aprile 2000.
Con
l'intervento del Pubblico Ministero V.P.O. dott. Giuseppe Russo e dell'avv.
Gianni Caracci, difensore di fiducia.
Le
parti hanno concluso come segue:
il Pubblico Ministero: chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati e la condanna alla pena di mesi otto di arresto ed € 3000,00
di ammenda.
la
difesa; assoluzione per entrambi per non avere commesso il fatto..
Motivazione
Con decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 8 ottobre 2001, T. A. e R. G. venivano tratti a giudizio per rispondere dei reato di discarica
abusiva in
epigrafe indicato»
Gli
imputati non si presentavano in udienza, senza addurre legittimi impedimenti e
si procedeva pertanto nella loro dichiarata contumacia.
L'istruttoria veniva svolta mediante l'audizione di alcuni testimoni indicati in lista dal P.M. e con l'acquisizione di documentazione tra cui la
documentazione fotografica del terreno da cui desume che lo stesso è ingombro da numerosi rifiuti ed in particolare di sfabbricidi di demolizioni di
edifìci ma
s'intravede anche la presenza di un elettrodomestico.
L'attività di gestione di discarica abusiva presuppone una condotta positiva di approntamento dell'area per raccogliere rifiuti e nello stabilimento
di un minimo di organizzazione atta a ricevere questi rifiuti e a fare funzionare la discarica. Può essere commessa solo in forma commissiva
(Cass. pen. S.U. 5 ottobre 1994) e non può
consistere nella semplice tolleranza dell'altrui gestione di rifiuti.,
Come risulta dal verbale di sequestro l'arca risulta essere in effetti predisposta allo scopo di ricevere rifiuti di demolizioni in quanto l'arca risulta
essere stata livellata e spianata in modo da essere adatta a servire allo scopo.
Tuttavia non vi sono allo stato sufficienti elementi per ricondurre la realizzazione di questa discarica agli odierni imputati. Infatti quanto riferito
dal sig. M. F. (che porterebbe a ritenere responsabili gli odierni imputati) e contenuto dal verbale di sequestro e chiaramente inutilizzabile in quanto queste
dichiarazioni dovrebbero considerarsi sommarie informazioni testimoniali e
come tali non possono essere utilizzate.
Il sig. M. è il padre della proprietaria del terreno, la sig.ra M. C.. Questa sentita ex ari. 507 c.p.p. ha dichiarato di mancare da Partanna da otto anni,
di essere tutt'ora proprietaria del terreno, di non conoscere il sig. T. e di sapere che il padre, lo aveva lasciato in gestione ad un vicino che poi ha
ricordato essere il sig. R. al quale aveva dato l'incarico di piantare degli
alberi da frutta e di tenere un orto.
Riassumendo non vi sono elementi per ritenere che la discarica sia stata realizzata dal sig. T.. Per quanto riguarda la posizione del sig- R. lo stesso
allo stato degli atti sembra potersi al massimo imputare una cattiva custodia rilevante sotto il profilo civilistico, ma questo comportamento emissivo
non sembra riscontrare il comportamento commissivo previsto dalla norma penale incriminatrice mancando ogni prova concreta in ordine all'avvenuto
accordo tra
il R. e il realizzatore della discarica.
Consegue
l'assoluzione di tutti e due gli imputati per non avere commesso il fatto ai
sensi dell'art. 530 comma 2° c.p.p.
Si
deve disporre il dissequestro del terreno in sequestro.
P. Q. M.
Visto
l'art. 530 comma 2° c.p.p.;
assolve
T. A.e R. G. dal reato a loro ascritto per non avere commesso il fatto.
Dispone
il dissequestro del terreno.
Visto
l'art. 544 comma 3° c.p.p., assegna il termine di giorni 45 per il deposito
delle motivazioni.
Partanna,
20 gennaio 2004. Il
Giudice
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